martedì 28 dicembre 2010

Separazione dei coniugi - Affido Condiviso – Deroga – Accoglimento - Cass., 7 dicembre 2010, n. 24841

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, torna nuovamente ad analizzare la questione relativa alla deroga della disciplina codicistica dell’affido condiviso.

La Corte di Cassazione, già in differenti occasioni (Cass., 18 giugno 2008, n.16593, in Il Civilista, 2010, 3, 16 con nota di PIANEZZE; Cass.,17 dicembre 2009, n. 26587), aveva ribadito l’assunto secondo cui la disciplina relativa all’affidamento condiviso dei figli può essere disattesa solo nel caso in cui la sua applicazione causa pregiudizio agli interessi del minore.

Ne consegue che, in tale ipotesi, l’affido esclusivo dei figli a favore di un genitore può realizzarsi solo quando la  pronuncia di affidamento esclusivo sia supportata da una motivazione che esprime sia in modo affermativo l’idoneità del genitore affidatario, sia in negativo l’incapacità educativa o manifesta carenza dell’altro genitore.
a cura di Elena Ioghà

martedì 14 dicembre 2010

Vendita aliud pro alio - Cass. 24 novembre 2010, n. 23825

La Corte di Cassazione prunciandosi sul tema della vendita "aliud pro alio" ha recentemente chiarito che  quest'ultima si realizza  non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.

a cura di Elena Ioghà

Contratto Preliminare - Cass. 8 novembre 2010, n. 22653.

La Suprema Corte con la pronuncia in epigrafe, ha stabilito che le parti che firmano un contratto preliminare hanno la facoltà di stabilire che entro il termine fissato dallo stesso il promittente venditore debba alternativamente stipulare il definitivo oppure rilasciare procura a vendere. Il mancato rispetto di una tale facoltà di scelta, da parte del promittente venditore, può condurre alla richiesta del promissario acquirente della pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 c.c.
a cura di Elena Ioghà

giovedì 9 dicembre 2010

Interessi anatocistici, termine di prescrizione

La Suprema Corte a Sezioni Unite, si è recentemente pronunciata in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca il quale, in ordine al contratto di apertura bancario regolato in conto corrente da lui stipulato, lamenti la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici.
I Giudici di piazza Cavour con la sentenza 02 dicembre 2010, n. 24418  hanno enunciato, chiaramente, che l'azione de quo è soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, purché i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo una funzione ripristinatoria della provvista.

mercoledì 8 dicembre 2010

Contratti tra consumatore e professionista, vessatorietà della clausoladi cui all’art. 33, lett. u)

Nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, affinché possa essere esclusa la vessatorietà della clausola che deroga al c.d. foro del consumatore, di cui all’art. 33, lett. u), cod. cons., è necessario che la singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ai sensi dell’art. 34 cod. cons..
Il principio è stato egregiamente da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20 agosto 2010, n. 18785 con la quale si evidenzia come la trattativa deve avere i requisiti della individualità, serietà ed effettività.

Opposizione a decreto ingiuntivo e termini ridotti della metà

I Giudici di Piazza Cavour, con la recente sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 hanno ribadito che “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Dal momento della pronuncia non rivelerà più la scelta, consapevole o meno, dell'opponente di citare il creditore in termini ridotti ai fini della riduzione a 5 giorni dei termini di iscrizione a ruolo in quanto tale riduzione opererà automaticamente con la sola proposizione dell'opposizione. Qualora tale termine non venga rispettato, la sanzione è quella più grave dell'improcedibilità.