giovedì 31 marzo 2011

Risoluzione di diritto del contratto – Termine essenziale – Importanza dell'adempimento – Cass. 18 febbraio 2011 n. 3993

La Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione attinente alla pattuizione di un termine essenziale per l'adempimento della prestazione.

I ricorrenti proponevano ricorso alla Corte di legittimità sul presupposto che i Giudici di merito non avevano tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui il termine per l'adempimento deve ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del tempo e che l'essenzialità deve risultare dalla natura e dall'oggetto del contratto (v. Cass. 25 ottobre 2010, n. 21838).

La Corte di Cassazione con la sentenza  18 febbraio 2011 n. 3993 ha chiarito che qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto.

La risoluzione di diritto del contratto in tali casi, prescinde dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento.

In senso conforme v. altresì Cass. 03 luglio 2000, n. 8881