Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, continuano per la durata stabilita , ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. L'art. 999 c.c., comma 1, deroga, infatti, la disciplina dettata L. n. 392 del 1978, art. 27.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 2011 n. 11602.
E' principio consolidato quello secondo il quale il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario avente ad oggetto il bene concesso in usufrutto.
Se da un lato con la norma codicistica si privilegiano gli interessi del nudo proprietario al fine di fargli godere pienamente il bene, dall'altro si tengono presenti anche le ragioni del conduttore, che all'epoca della stipula, è a conoscenza che la locazione è stata stipulata non già con il proprietario, ma solamente con l'usufruttuario.