lunedì 20 giugno 2011

Usufrutto – Morte usufruttuario – Locazione - Art. 999 c.c. - Prevalenza - Cass. 26 maggio 2011 n. 11602

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, continuano per la durata stabilita , ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. L'art. 999 c.c., comma 1, deroga, infatti, la disciplina dettata L. n. 392 del 1978, art. 27.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 2011 n. 11602.

E' principio consolidato quello secondo il quale il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario avente ad oggetto il bene concesso in usufrutto.

Se da un lato con la norma codicistica si privilegiano gli interessi del nudo proprietario al fine di fargli godere pienamente il bene, dall'altro si tengono presenti anche le ragioni del conduttore, che all'epoca della stipula, è a conoscenza che la locazione è stata stipulata non già con il proprietario, ma solamente con l'usufruttuario.


venerdì 3 giugno 2011

Piena prova o mero indizio? – Sentenza emessa in altro processo – Cass. 27 aprile 2011 n. 9384

Il principio sancito dall'art. 2909 cod. civ., in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pur implicando, a contrario, l'esclusione dell’efficacia vincolante di detto accertamento nei confronti dei soggetti che non abbino preso parte al giudizio, non ne comporta l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi come prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell'accertamento giudiziale. Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 27 aprile 2011, n. 9384 sulla scia delle precedenti  (cfr. Cass. 5 novembre 2009, n. 23446; Cass., Sez. III, 31 ottobre 2005. n. 21115).

Le prove raccolte in un diverso giudizio non possono, infatti,  assurgere a fonte determinante per l'accertamento del fatto controverso, ma possono valere solo come meri indizi, da porsi a confronto con le altre risultanze processuali.

 Il riconoscimento dell'efficacia indiretta di prova documentale alla sentenza pronunciala tra parti diverse postula che, nell'ambito della libera valutazione spettante al giudice di merito, essa sia posta in relazione con gli altri elementi acquisiti agli atti (Cass. 29 luglio 2003, n. 11682; Cass. 29 gennaio 2003. n. 1372).