mercoledì 20 luglio 2011

Deposito – Custodia – Avviso parcheggio non custodito – Responsabilità - Esclusione – Cass. S.U. 28 giugno 2011 n. 14319


La Corte di Cassazione con la pronuncia 28 giugno 2011 n. 14319  ha enunciato che l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.

Secondo i Supremi Giudici per distinguere il tipo di contratto concluso (deposito con custodia o senza custodia) occorre verificare la reale volontà dell’utente:

-) se il suo interesse concreto prevalente è di concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada (art. 158 dlgs del 1992 n. 285), pagando la somma corrispettiva della prestazione del gestore – mettere a disposizione un’area – senza trasferire la detenzione del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del parcheggio, e purché l’avviso dell’esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità predisposte dal proponente (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), si configura il contratto di parcheggio senza custodia;

-) se, invece, l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell’area, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnatoanche senza le chiavi (Cass. 3 dicembre 1990 n. 11568), se il posteggiatore non è incaricato del posizionamento di esso, e ancorché chiuso con inserimento di sistemi di allarme e sicurezza, accorgimenti di solito necessari ai fini della validità della polizza assicurativa e idonei ad escludere la custodia degli oggetti all’interno dell’abitacolosi configura il contratto di parcheggio con custodia a cui è applicabile la disciplina sui deposito, contratto a struttura reale.

Fatto illecito – Lesione al diritto alla salute – Soggetto diverso – Rapporti sessuali – Risarcimento – Ammissibilità - Cass. 16 giugno 2011 n. 14319


Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute della moglie, sì da impedirle normali rapporti sessuali è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. 

E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento.

La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere non patrimoniale. 

Superando la definizione di danno “riflesso”, infatti, ed alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), va affermata la risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della cd. regolarità causale (nel caso di specie a seguito dell’incidente, la maglie ha subito una grave deformazione dell’emibacino destro con impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale).