La
Corte di Cassazione 3 dicembre 2012 n. 21595, con una impeccabile motivazione, torna
a pronunciarsi in materia di decorrenza della prescrizione.
Si
ricorda, innanzitutto, che secondo la giurisprudenza prevalente e più recente la regola della
differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e
per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica
solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro effetti sempre
e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario,
a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati
all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (Cass. 8 giugno 2012 n. 9303; Cass.,
n. 9841/2010; Cass. n. 15671/2011).
Per
produrre gli effetti sostanziali (quindi in questo caso, l’interruzione della
prescrizione) è escluso, quindi, che la mera consegna all'ufficiale giudiziario
dell'atto da notificare sia idonea a interrompere il decorso del termine
prescrizionale del diritto fatto valere, essendo a questi fini necessario che
l'atto, giudiziale o stragiudiziale, sia giunto a conoscenza, ancorché legale e
non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (Cass. civ. 11
giugno 2009, n. 13588).
La
pronuncia in commento ha chiarito, che affinché possa operare la
presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata
stabilita dall'art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul
dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario,
e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso
detto indirizzo.
Ai
fini dell'operatività della presunzione sopra menzionata è stato ritenuto
insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le
volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto
all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al
mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità
per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza (Cass. 08
giugno 2012, n. 9303).
In
passato si è, altresì, esclusa la
possibilità di richiamare, in senso contrario, la disciplina del recapito delle
raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio
dell'avviso di giacenza, evidenziandosi come, in tal caso, sussista comunque la
possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione, tanto più che
questa si ritiene pervenuta all'indirizzo indicato solo dal momento del
rilascio dell'avviso di giacenza del plico (Cass. civ. 27 ottobre 2005, n.
20924; Cass. civ. 14 aprile 1999, n. 3707).
In
conclusione la questione può essere riassunta nel seguente modo: la dichiarazione produce i propri effetti solo una volta che sia pervenuta a
conoscenza della controparte o comunque, in base alla presunzione di cui
all'art. 1335 cod. civ., nella sfera di normale conoscibilità della stessa e la prova incombe,certamente, sul dichiarante o sulla persona che voglia far valere l'effetto interruttivo.