sabato 15 dicembre 2012

Interruzione della prescrizione – Consegna dell’atto agli Ufficiali Giudiziari (o rinvio dell’atto al mittente) - Esclusione - Cass. 3 dicembre 2012 n. 21595


La Corte di Cassazione 3 dicembre 2012 n. 21595, con una impeccabile motivazione, torna a pronunciarsi in materia di decorrenza della prescrizione.

Si ricorda, innanzitutto,  che secondo la giurisprudenza prevalente e più recente la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (Cass. 8 giugno 2012 n. 9303; Cass., n. 9841/2010; Cass. n. 15671/2011).

Per produrre gli effetti sostanziali (quindi in questo caso, l’interruzione della prescrizione) è escluso, quindi, che la mera consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare sia idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, essendo a questi fini necessario che l'atto, giudiziale o stragiudiziale, sia giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13588).

La pronuncia in commento ha chiarito, che affinché possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall'art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo.

Ai fini dell'operatività della presunzione sopra menzionata è stato ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza (Cass. 08 giugno 2012, n. 9303).

In passato si è, altresì,  esclusa la possibilità di richiamare, in senso contrario, la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza, evidenziandosi come, in tal caso, sussista comunque la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione, tanto più che questa si ritiene pervenuta all'indirizzo indicato solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico (Cass. civ. 27 ottobre 2005, n. 20924; Cass. civ. 14 aprile 1999, n. 3707).

In conclusione la questione può essere riassunta nel seguente modo: la dichiarazione produce i propri effetti solo una volta che sia pervenuta a conoscenza della controparte o comunque, in base alla presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., nella sfera di normale conoscibilità della stessa e la prova incombe,certamente, sul dichiarante o sulla persona che voglia far valere l'effetto interruttivo.

sabato 10 novembre 2012

Notifica – Avviso di ricevimento – Stampa online – Perfezionamento notifica – Esclusione - Cass. 08 novembre 2012, n. 19387


La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza 08 novembre 2012, n. 19387, in sostanza, che ai fini del perfezionamento della notifica non è sufficiente il foglio stampato su sito delle Poste Italiane relativo alla ricezione da parte del destinatario dell’atto, ma occorre l’avviso di ricevimento (ossia la cartolina verde) contente il timbro postale volto a comprovare la consegna reale dell’atto.

Precisazione Conclusioni – Mancata riproposizione di alcune domande – Presunzione di abbandono – Reale volontà della parte -Cass. 05 novembre 2012, n. 18902


La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione comporta soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa. 
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 05 novembre 2012, n. 18902.
Secondo i Giudici spetta al giudice del merito interpretare la volontà della parte, ossia se, nonostante la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti, desumibili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni o meno.

Assegno di mantenimento – Contesto sociale dei coniugi - Cass. 23 ottobre 2012, n. 18175


La Corte di Cassazione con la pronuncia 23 ottobre 2012, n. 18175 torna ad enunciare che l’elemento indispensabile per stabilire l'attribuzione e poi procedere alla valutazione di congruità dell'assegno di mantenimento è il contesto sociale in cui i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del soggetto richiedente lo stesso.

mercoledì 24 ottobre 2012

Mediazione Obbligatoria - Corte Costituzionale - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale

Si spegne la fiaccola della Mediazione Obbligatoria.
Finalmente la Corte Costituzionale, dopo tante attese, si è pronunciata sull'obbligatorietà della mediazione dichiarando la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il "carattere obbligatorio della mediazione".

mercoledì 27 giugno 2012

Istanza di fallimento – Desistenza – Segnalazione al P.M. – Procedimento civile – Insolvenza - Cass. 14 giugno 2012 n. 9781


La Corte di Cassazione con una  “brillante” sentenza (14 giugno 2012 n. 9781 - Rel. Didone) ha enunciato che il Tribunale fallimentare che abbia rilevato l'insolvenza nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) - anche se definito per desistenza del creditore istante - deve essere considerato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge fallimentare, giudice civile e, come tale, ove rilevi l'insolvenza dell'imprenditore, deve farne segnalazione al pubblico ministero.

Secondo la Corte la nozione di procedimento civile (di cui all’art. 7 L.F comma 1 n. 2) è diversa e più ampia di giudizio civile e vale a ricomprendere l'istruttoria prefallimentare "disciplinata ex novo dalla L. Fall., art. 15, nel testo introdotto dalla riforma del 2006, come un procedimento speciale a cognizione piena".

In sostanza, secondo l’interpretazione della Suprema Corte anche quando il giudizio prefallimentare sia definito per desistenza dell’istante, il P.M ricevuta la segnalazione potrebbe, verificata l’insolvenza, aprire un autonomo procedimento per la dichiarazione di insolvenza (art. 7 co1 n. 2 e 6 L.F.).

Tutela del possesso – Privazione solo parziale – Sussistenza - Cass. 15 giugno 2012 n. 9873


La tutela possessoria spetta anche nel caso di impedimento solo parziale al godimento del bene.

È quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza 15 giugno 2012, n. 9873.

Il caso riguardava l’invasione dell'area sulla quale veniva esercitato il possesso di una servitù di passaggio, con un muretto di recinzione che occupava lo spazio a disposizione per metri 1,50 e profondità di metri 6,50 e che creava difficoltà per l'entrata e l'uscita delle autovetture.

Secondo i Supremi Giudici in materia di possesso, al fine di concretizzare lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, essendo sufficiente anche una privazione parziale di esso o del compossesso, che consegua a qualsiasi arbitraria modificazione dello stato dei luoghi e che implichi un restringimento o riduzione delle facoltà connesse al potere esercitato sulla res o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del possesso esclusivo o del compossesso. Di talché, l'arbitraria riduzione dell'ampiezza di una strada, la sua restrizione o del suo ingresso possono di certo costituire fatti di spoglio che legittimano la proposizione della relativa azione di tutela.

venerdì 23 marzo 2012

Mantenimento figli – Obbligo – Maggiore età – Indipendenza economica - Cass. 8 febbraio 2012 n. 1773


L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo. E’ quanto ribadito dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di legittimità 8 febbraio 2012, n. 1773.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (di recente vedi altresì, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).

La Corte di legittimità “cassa”, quindi, con rinvio, la pronuncia della Corte di merito che aveva ritenuto che il raggiungimento della maggiore età esclude in modo automatico il diritto al mantenimento. 

L’indipendenza economica del figlio deve, quindi, essere provata.

lunedì 23 gennaio 2012

Mediazione – Provvigione – Valore reale dell’immobile - Cass. 21 novembre 2011 n. 24444

La provvigione è dovuta sul valore reale dell'immobile non sul prezzo dichiarato nell'atto pubblico. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di legittimità con la sentenza 21 novembre 2011, n. 24444.

La misura della provvigione che spetta al mediatore per l'attività svolta nella conclusione dell'affare deve tenere conto del reale valore dell'affare che è cosa ben diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo.

Nel caso affrontato dai Giudici è stata ritenuta corretta l’interpretazione data dalla corte di merito per il calcolo della provvigione. Quello che occorre tenere in considerazione è il valore effettivamente indicato nella proposta di acquisto, in quanto sarebbe stato irragionevole ritenere che il venditore avesse alienato l'immobile per il prezzo inferiore, indicato nell'atto di compravendita, quando il proponente si era vincolato a pagare un prezzo di gran lunga superiore.