lunedì 23 gennaio 2012

Mediazione – Provvigione – Valore reale dell’immobile - Cass. 21 novembre 2011 n. 24444

La provvigione è dovuta sul valore reale dell'immobile non sul prezzo dichiarato nell'atto pubblico. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di legittimità con la sentenza 21 novembre 2011, n. 24444.

La misura della provvigione che spetta al mediatore per l'attività svolta nella conclusione dell'affare deve tenere conto del reale valore dell'affare che è cosa ben diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo.

Nel caso affrontato dai Giudici è stata ritenuta corretta l’interpretazione data dalla corte di merito per il calcolo della provvigione. Quello che occorre tenere in considerazione è il valore effettivamente indicato nella proposta di acquisto, in quanto sarebbe stato irragionevole ritenere che il venditore avesse alienato l'immobile per il prezzo inferiore, indicato nell'atto di compravendita, quando il proponente si era vincolato a pagare un prezzo di gran lunga superiore.