venerdì 23 marzo 2012

Mantenimento figli – Obbligo – Maggiore età – Indipendenza economica - Cass. 8 febbraio 2012 n. 1773


L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo. E’ quanto ribadito dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di legittimità 8 febbraio 2012, n. 1773.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (di recente vedi altresì, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).

La Corte di legittimità “cassa”, quindi, con rinvio, la pronuncia della Corte di merito che aveva ritenuto che il raggiungimento della maggiore età esclude in modo automatico il diritto al mantenimento. 

L’indipendenza economica del figlio deve, quindi, essere provata.