mercoledì 27 giugno 2012

Istanza di fallimento – Desistenza – Segnalazione al P.M. – Procedimento civile – Insolvenza - Cass. 14 giugno 2012 n. 9781


La Corte di Cassazione con una  “brillante” sentenza (14 giugno 2012 n. 9781 - Rel. Didone) ha enunciato che il Tribunale fallimentare che abbia rilevato l'insolvenza nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) - anche se definito per desistenza del creditore istante - deve essere considerato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge fallimentare, giudice civile e, come tale, ove rilevi l'insolvenza dell'imprenditore, deve farne segnalazione al pubblico ministero.

Secondo la Corte la nozione di procedimento civile (di cui all’art. 7 L.F comma 1 n. 2) è diversa e più ampia di giudizio civile e vale a ricomprendere l'istruttoria prefallimentare "disciplinata ex novo dalla L. Fall., art. 15, nel testo introdotto dalla riforma del 2006, come un procedimento speciale a cognizione piena".

In sostanza, secondo l’interpretazione della Suprema Corte anche quando il giudizio prefallimentare sia definito per desistenza dell’istante, il P.M ricevuta la segnalazione potrebbe, verificata l’insolvenza, aprire un autonomo procedimento per la dichiarazione di insolvenza (art. 7 co1 n. 2 e 6 L.F.).

Tutela del possesso – Privazione solo parziale – Sussistenza - Cass. 15 giugno 2012 n. 9873


La tutela possessoria spetta anche nel caso di impedimento solo parziale al godimento del bene.

È quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza 15 giugno 2012, n. 9873.

Il caso riguardava l’invasione dell'area sulla quale veniva esercitato il possesso di una servitù di passaggio, con un muretto di recinzione che occupava lo spazio a disposizione per metri 1,50 e profondità di metri 6,50 e che creava difficoltà per l'entrata e l'uscita delle autovetture.

Secondo i Supremi Giudici in materia di possesso, al fine di concretizzare lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, essendo sufficiente anche una privazione parziale di esso o del compossesso, che consegua a qualsiasi arbitraria modificazione dello stato dei luoghi e che implichi un restringimento o riduzione delle facoltà connesse al potere esercitato sulla res o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del possesso esclusivo o del compossesso. Di talché, l'arbitraria riduzione dell'ampiezza di una strada, la sua restrizione o del suo ingresso possono di certo costituire fatti di spoglio che legittimano la proposizione della relativa azione di tutela.