La Corte di
Cassazione con una “brillante” sentenza (14 giugno 2012 n. 9781 - Rel. Didone) ha
enunciato che il Tribunale fallimentare che abbia rilevato l'insolvenza nel
corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15, R.D.
n. 267/1942 (legge fallimentare) - anche
se definito per desistenza del creditore istante - deve essere considerato,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge fallimentare, giudice
civile e, come tale, ove rilevi l'insolvenza dell'imprenditore, deve farne segnalazione
al pubblico ministero.
Secondo la Corte la
nozione di procedimento civile (di
cui all’art. 7 L.F comma 1 n. 2) è diversa e più ampia di giudizio civile e
vale a ricomprendere l'istruttoria prefallimentare "disciplinata ex novo
dalla L. Fall., art. 15, nel testo introdotto dalla riforma del 2006, come un
procedimento speciale a cognizione piena".
In sostanza,
secondo l’interpretazione della Suprema Corte anche quando il giudizio
prefallimentare sia definito per desistenza dell’istante, il P.M ricevuta la
segnalazione potrebbe, verificata l’insolvenza, aprire un autonomo procedimento
per la dichiarazione di insolvenza (art. 7 co1 n. 2 e 6 L.F.).