La
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito il caso in cui sia portato alla
notifica un atto con l’indirizzo del destinatario errato.
Per la Suprema Corte (sentenza 19 settembre 2013 n. 21437) la notificazione di un atto
processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della
consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario. Per considerare “tempestiva” tale
notifica è necessario che la consegna
della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata entro
il termine perentorio di legge e che
l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad
errori o all'inerzia dell'Ufficiale Giudiziario o dei suoi ausiliari e non del
notificante.
Quando, invece, l'atto sia, "ab origine", viziato da errore nell'indicazione dell'esatto
indirizzo del destinatario non può considerarsi tempestiva.L’indicazione
dell’indirizzo esatto è una formalità che, infatti, non sfugge alla
disponibilità del notificante dell'atto all'ufficiale Giudiziario.
Nel
caso di specie la notifica è stata considerata tardiva in quanto è stata
effettuata al precedente studio del difensore costituito in primo grado.