lunedì 19 maggio 2014

Avvocato pagato dallo Stato – Permesso di soggiorno – Stranieri – Cittadino extracomunitario – Gratuito patrocinio

Hai bisogno dell’avvocato?: lo può pagare lo Stato.

L’art. 24 della Costituzione recita che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Al fine di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente, al ricorrere di determinate condizioni può, dunque, richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile, sia in quello penale.

Si può chiedere ad esempio che l’avvocato sia pagato dallo Stato nelle pratiche di separazione, divorzio, cause del lavoro, stipendi non pagati, lavoro nero, immigrazione, per ottenere il permesso di soggiorno, fallimento, procedure concorsuali, affido dei figli, cause contro gli assistenti sociali, cause penali e tantissime altre questioni che rientrano nelle materie sopracitate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se sei quindi uno straniero che soggiorna in Italia, un italiano o un apolide e hai un reddito inferiore a 10.766,33 puoi chiedere che l’avvocato sia pagato dallo stato, perché tutti hanno il diritto di difendersi.

Puoi richiedere gratuitamente ulteriori informazioni, moduli da compilare e assistenza gratuita inviando una mail a avvocato.gratuito.patrocinio@gmail.com

lunedì 20 gennaio 2014

Art. 1669 cc – Intonaco - Gravi difetti – Cass. 9 dicembre 2013, n. 27433

La Corte di Cassazione (Cass. 9 dicembre 2013, n. 27433) si è pronunciata sui gravi difetti dell’opera e sulla garanzia di cui all’art. 1669 c.c.

I gravi difetti dell'opera, oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore.

Nel  specie, la Corte ha ritenuto che rientrassero nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. anche i difetti all'intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio.

Ripartizione spese condominiali – Criteri di proporzionalità – Cass. 04 dicembre 2013, n. 27233

Le spese condominiali devono essere pagati proporzionalmente dai condomini. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in data 04 dicembre 2013, n. 27233.

Secondo la Suprema Corte in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, comma primo, c.c., e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio "capitario" le spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.