La
Corte di Cassazione (Cass. 9 dicembre 2013, n. 27433) si è pronunciata sui
gravi difetti dell’opera e sulla garanzia di cui all’art. 1669 c.c.
I
gravi difetti dell'opera, oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c.,
ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità
della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad
un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue
parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente
il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore.
Nel
specie, la Corte ha ritenuto che
rientrassero nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. anche i difetti
all'intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere
sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio.