martedì 29 ottobre 2013

Mobbing sul luogo di lavoro – Prova – Condotte persecutorie – Definizione – Cass. 28 agosto 2013, n. 19814

La Corte di legittimità definisce chiaramente il mobbing.

Secondo i Supremi Giudici (sentenza 28 agosto 2013, n. 19814) costituisce mobbing la condotta della parte datoriale o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, posta in essere nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e la emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. 

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva, continua la Corte, rilevano elementi quali la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta della parte datoriale o del superiore gerarchico ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e l'elemento soggettivo, costituito dall'intento persecutorio.

giovedì 23 maggio 2013

Obbligo di mantenimento dei figli – Raggiungimento maggiore età – Indipendenza economica – Inerzia o rifiuto – Onere della prova - Cass. 9 maggio 2013 n. 11020


La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli dei maggiorenni.

In particolare, la Suprema Corte con sentenza di data 9 maggio 2013 n. 11020 ha chiarito che tale obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificato dello stesso.

Tale accertamento devi ispirarsi ai criteri di relatività.

Occorre, infatti, tenere in considerazione le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione
Sul punto v. anche Cass. 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002.

Il caso di specie riguardava un laureato in medicina che dopo avere frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero e avere svolto nel 2006, per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di Euro 7,00 ad ora, si è ritenuto che lo stesso, pur avendo trent'anni, e dovendo ancora frequentare la scuola di specializzazione, non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso.

sabato 15 dicembre 2012

Interruzione della prescrizione – Consegna dell’atto agli Ufficiali Giudiziari (o rinvio dell’atto al mittente) - Esclusione - Cass. 3 dicembre 2012 n. 21595


La Corte di Cassazione 3 dicembre 2012 n. 21595, con una impeccabile motivazione, torna a pronunciarsi in materia di decorrenza della prescrizione.

Si ricorda, innanzitutto,  che secondo la giurisprudenza prevalente e più recente la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (Cass. 8 giugno 2012 n. 9303; Cass., n. 9841/2010; Cass. n. 15671/2011).

Per produrre gli effetti sostanziali (quindi in questo caso, l’interruzione della prescrizione) è escluso, quindi, che la mera consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare sia idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, essendo a questi fini necessario che l'atto, giudiziale o stragiudiziale, sia giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13588).

La pronuncia in commento ha chiarito, che affinché possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall'art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo.

Ai fini dell'operatività della presunzione sopra menzionata è stato ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza (Cass. 08 giugno 2012, n. 9303).

In passato si è, altresì,  esclusa la possibilità di richiamare, in senso contrario, la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza, evidenziandosi come, in tal caso, sussista comunque la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione, tanto più che questa si ritiene pervenuta all'indirizzo indicato solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico (Cass. civ. 27 ottobre 2005, n. 20924; Cass. civ. 14 aprile 1999, n. 3707).

In conclusione la questione può essere riassunta nel seguente modo: la dichiarazione produce i propri effetti solo una volta che sia pervenuta a conoscenza della controparte o comunque, in base alla presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., nella sfera di normale conoscibilità della stessa e la prova incombe,certamente, sul dichiarante o sulla persona che voglia far valere l'effetto interruttivo.

sabato 10 novembre 2012

Notifica – Avviso di ricevimento – Stampa online – Perfezionamento notifica – Esclusione - Cass. 08 novembre 2012, n. 19387


La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza 08 novembre 2012, n. 19387, in sostanza, che ai fini del perfezionamento della notifica non è sufficiente il foglio stampato su sito delle Poste Italiane relativo alla ricezione da parte del destinatario dell’atto, ma occorre l’avviso di ricevimento (ossia la cartolina verde) contente il timbro postale volto a comprovare la consegna reale dell’atto.

Precisazione Conclusioni – Mancata riproposizione di alcune domande – Presunzione di abbandono – Reale volontà della parte -Cass. 05 novembre 2012, n. 18902


La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione comporta soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa. 
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 05 novembre 2012, n. 18902.
Secondo i Giudici spetta al giudice del merito interpretare la volontà della parte, ossia se, nonostante la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti, desumibili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni o meno.