giovedì 23 maggio 2013

Obbligo di mantenimento dei figli – Raggiungimento maggiore età – Indipendenza economica – Inerzia o rifiuto – Onere della prova - Cass. 9 maggio 2013 n. 11020


La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli dei maggiorenni.

In particolare, la Suprema Corte con sentenza di data 9 maggio 2013 n. 11020 ha chiarito che tale obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificato dello stesso.

Tale accertamento devi ispirarsi ai criteri di relatività.

Occorre, infatti, tenere in considerazione le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione
Sul punto v. anche Cass. 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002.

Il caso di specie riguardava un laureato in medicina che dopo avere frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero e avere svolto nel 2006, per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di Euro 7,00 ad ora, si è ritenuto che lo stesso, pur avendo trent'anni, e dovendo ancora frequentare la scuola di specializzazione, non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso.