mercoledì 23 febbraio 2011

Diritti inviolabili dell’uomo – Stranieri – Condizione di reciprocità – Esclusione – Cass. 11 gennaio 2011 n. 450

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza  del 11 gennaio 2011 n. 450 torna ad occuparsi del risarcimento del danno da lesione di diritti inviolabili dell’uomo.
In particolare, l’esame ha ad oggetto la questione se il cittadino straniero, a prescindere dalla condizione di reciprocità stabilità dell’art. 16 prel. c.c., possa esperire la tutela risarcitoria non solo nei confronti del danneggiante, ma anche nei confronti del soggetto responsabile per fatto altrui, come per esempio l’assicurazione auto.

L’art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, per i Supremi Giudici, «dev’essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili».

L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce, infatti, i diritti inviolabili dell'uomo e gli stessi non costituiscono un numero chiuso. La tutela non è, infatti, ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
L'art. 2 Cost. non ha, quindi, comportato l'abrogazione dell'art. 16 prel., ma ha solo escluso che tra i diritti, la cui tutela è sottoposta alla condizione di reciprocità, rientrino anche quei diritti inviolabili dell'uomo, costituzionalmente garantiti, rimando tale norma, invece operativa per tutti gli altri "diritti civili".

Lo straniero, pertanto, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Di diverso avviso in precedenza v. Cass. 1681/1993 che ribadisce l’operatività dell’art. 16 co. 1 prel. c.c. in tema di diritti inviolabili dello straniero.

lunedì 7 febbraio 2011

Ammissibilità della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2010 n. 26128

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 dicembre 2010 n. 26128 hanno risolto il contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto proponibilità, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Esistevano, infatti, sul punto due diversi orientamenti giurisprudenziali. 
  • Secondo il primo orientamento, la domanda ex art. 2041 c.c., è diversa da quella di adempimento contrattuale, perché fondata su fatti costitutivi distinti ed idonei ad individuare diritti eterodeterminati, con evidente mutatio libelli ed inammissibilità della domanda nuova, ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c.; Da ciò ne conseguirebbe l’inammissibilità, anche in sede di legittimità (Cass. 27.1.2010 n, 17078; Cass. 3.3.2009 n. 507; Cass. 30.4.2008 n. 10966).
  • Il secondo indirizzo, invece, non considera mutatio, ma semplice emendatio libelli, come tale estranea al divieto di cui all’art. 183 c.p.c., la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall’opposto, senza immutazione od alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio. A tale indirizzo aderisce Cass. 23.6.2009 n. 14646 che valorizza la natura del procedimento in cui la domanda è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il quale sarebbe proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza della domanda dei creditore. Diversamente, ma con lo stesso risultato, Cass. 15.4.2010 n. 9042 e Cass. 18.11.2008 n. 27406 propongono un'altra variante argomentativa.
    Secondo le sezioni semplici quello che rileverebbe non è tanto il tipo di procedimento adottato, quanto il fatto che nel giudizio siano già presenti tutti gli elementi costitutivi dell’azione di indebito arricchimento: sicché sarebbe, una diversa qualificazione dei fatti già introdotti e non introduzione di nuovi fatti.
Componendo il contrasto i Supremi Giudici hanno chiaramente enunciato che la domanda di ingiustificato arricchimento è diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale, perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a rispettivo fondamento e diverso è il bene giuridico perseguito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento soltanto se tale esigenza nasca dalle difese dell’ingiunto-opponente contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e purché la relativa domanda sia proposta – a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio – nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.