mercoledì 29 marzo 2023

Indennità di accompagnamento e compimento atti (o deambulazione) con “difficoltà” - Cass. 14 dicembre 2022, n.36565

Secondo la Suprema Corte per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si richiede una situazione tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita.

L'indennità di accompagnamento richiede, infatti, la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.

Secondo i giudici di legittimità questi requisiti, sono “diversi”, dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità.

Nel caso trattato dalla Corte è stata respinta la richiesta di indennità avanzata da una donna affetta da diabete mellito che le aveva causato, tra l'altro, obesità, insufficienza statico -dinamica e instabilità posturale con annesse molteplici cadute e conseguenti fratture, atteso che il consulente tecnico aveva chiarito in maniera esaustiva che le patologie riscontrate sulla donna non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita.

Morte dopo un lasso di tempo dall’evento - Cass. 28 novembre 2022, n. 34987

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di danno risarcibile se la vittima muore dopo un lasso di tempo apprezzabile dall'evento lesivo.

Secondo la Corte di legittimità il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida".

Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.