Secondo la Corte di legittimità (Cass. 28 novembre 2022, n.34944) in commento è escluso l'addebito della separazione in capo alla moglie infedele se a proposizione di un precedente ricorso per separazione, poi abbandonato, attestava già la crisi della coppia.
Per i Supremi Giudici grava sulla
parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito
della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e
la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà.
Nel caso di specie è stata
esclusa l'addebitabilità della separazione al comportamento infedele della
moglie, atteso che la proposizione di un precedente ricorso per separazione,
poi abbandonato, attestava la crisi della coppia ben prima della condotta
infedele della donna.