La Corte di Cassazione si è
pronunciata in tema di danno risarcibile se la vittima muore dopo un lasso di
tempo apprezzabile dall'evento lesivo.
Secondo la Corte di legittimità il
danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo
apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile
agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale",
ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale,
consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e
coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella
sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus,
se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in
una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire
la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi
irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione
personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta
"manifestamente lucida".
Il danno biologico terminale è
invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita
non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale
essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità
dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta
cosciente.
Nessun commento:
Posta un commento