lunedì 7 febbraio 2011

Ammissibilità della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2010 n. 26128

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 27 dicembre 2010 n. 26128 hanno risolto il contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto proponibilità, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Esistevano, infatti, sul punto due diversi orientamenti giurisprudenziali. 
  • Secondo il primo orientamento, la domanda ex art. 2041 c.c., è diversa da quella di adempimento contrattuale, perché fondata su fatti costitutivi distinti ed idonei ad individuare diritti eterodeterminati, con evidente mutatio libelli ed inammissibilità della domanda nuova, ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c.; Da ciò ne conseguirebbe l’inammissibilità, anche in sede di legittimità (Cass. 27.1.2010 n, 17078; Cass. 3.3.2009 n. 507; Cass. 30.4.2008 n. 10966).
  • Il secondo indirizzo, invece, non considera mutatio, ma semplice emendatio libelli, come tale estranea al divieto di cui all’art. 183 c.p.c., la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall’opposto, senza immutazione od alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio. A tale indirizzo aderisce Cass. 23.6.2009 n. 14646 che valorizza la natura del procedimento in cui la domanda è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il quale sarebbe proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza della domanda dei creditore. Diversamente, ma con lo stesso risultato, Cass. 15.4.2010 n. 9042 e Cass. 18.11.2008 n. 27406 propongono un'altra variante argomentativa.
    Secondo le sezioni semplici quello che rileverebbe non è tanto il tipo di procedimento adottato, quanto il fatto che nel giudizio siano già presenti tutti gli elementi costitutivi dell’azione di indebito arricchimento: sicché sarebbe, una diversa qualificazione dei fatti già introdotti e non introduzione di nuovi fatti.
Componendo il contrasto i Supremi Giudici hanno chiaramente enunciato che la domanda di ingiustificato arricchimento è diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale, perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a rispettivo fondamento e diverso è il bene giuridico perseguito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento soltanto se tale esigenza nasca dalle difese dell’ingiunto-opponente contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e purché la relativa domanda sia proposta – a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio – nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.

2 commenti:

  1. Mi complimento con gli avvocati Ioghà per il blog sempre aggiornato.
    Grazie

    RispondiElimina