mercoledì 23 febbraio 2011

Diritti inviolabili dell’uomo – Stranieri – Condizione di reciprocità – Esclusione – Cass. 11 gennaio 2011 n. 450

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza  del 11 gennaio 2011 n. 450 torna ad occuparsi del risarcimento del danno da lesione di diritti inviolabili dell’uomo.
In particolare, l’esame ha ad oggetto la questione se il cittadino straniero, a prescindere dalla condizione di reciprocità stabilità dell’art. 16 prel. c.c., possa esperire la tutela risarcitoria non solo nei confronti del danneggiante, ma anche nei confronti del soggetto responsabile per fatto altrui, come per esempio l’assicurazione auto.

L’art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, per i Supremi Giudici, «dev’essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili».

L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce, infatti, i diritti inviolabili dell'uomo e gli stessi non costituiscono un numero chiuso. La tutela non è, infatti, ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
L'art. 2 Cost. non ha, quindi, comportato l'abrogazione dell'art. 16 prel., ma ha solo escluso che tra i diritti, la cui tutela è sottoposta alla condizione di reciprocità, rientrino anche quei diritti inviolabili dell'uomo, costituzionalmente garantiti, rimando tale norma, invece operativa per tutti gli altri "diritti civili".

Lo straniero, pertanto, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Di diverso avviso in precedenza v. Cass. 1681/1993 che ribadisce l’operatività dell’art. 16 co. 1 prel. c.c. in tema di diritti inviolabili dello straniero.

1 commento: