La
Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'obbligo dei genitori di
concorrere tra loro al mantenimento dei figli dei maggiorenni.
In
particolare, la Suprema Corte con sentenza di data 9 maggio 2013 n. 11020 ha chiarito che tale obbligo non cessa automaticamente
con il raggiungimento della maggiore età dei figli ma perdura finché il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non
dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il
mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di
inerzia o rifiuto ingiustificato dello stesso.
Tale
accertamento devi ispirarsi ai criteri di relatività.
Occorre,
infatti, tenere in considerazione le aspirazioni, il percorso scolastico,
universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale
del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto
abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione
Sul
punto v. anche Cass. 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002.
Il caso di specie riguardava un laureato in medicina che dopo avere
frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero e avere svolto nel
2006, per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma
di Euro 7,00 ad ora, si è ritenuto che lo stesso, pur avendo trent'anni, e
dovendo ancora frequentare la scuola di specializzazione, non aveva raggiunto
una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse
ascriversi a colpa dello stesso.