giovedì 14 aprile 2011

Preliminare di vendita – Comproprietà indivisa – Singole manifestazioni di volontà – Cass. 1 marzo 2011 n. 5207


Nel caso in cui venga stipulato un preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa i promettenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa.
Le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi sono, infatti, prive di una specifica autonomia e destinate a fondersi in un'unica manifestazione negoziale. In difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promettenti distinti autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà  si  presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile.

E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione  con la sentenza 1 marzo 2011, n. 5207.

Secondo i Supremi Giudici qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria (ovvero venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta) «si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quelli tra i comproprietari promettenti dei quali esista o persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare».

Nello stesso senso v.  anche Cass. S.U. n. 239 del 1999; Cass., Sez. 2, 19 maggio 2004, n. 9458; Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2007, n. 4227

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