mercoledì 27 giugno 2012

Istanza di fallimento – Desistenza – Segnalazione al P.M. – Procedimento civile – Insolvenza - Cass. 14 giugno 2012 n. 9781


La Corte di Cassazione con una  “brillante” sentenza (14 giugno 2012 n. 9781 - Rel. Didone) ha enunciato che il Tribunale fallimentare che abbia rilevato l'insolvenza nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) - anche se definito per desistenza del creditore istante - deve essere considerato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge fallimentare, giudice civile e, come tale, ove rilevi l'insolvenza dell'imprenditore, deve farne segnalazione al pubblico ministero.

Secondo la Corte la nozione di procedimento civile (di cui all’art. 7 L.F comma 1 n. 2) è diversa e più ampia di giudizio civile e vale a ricomprendere l'istruttoria prefallimentare "disciplinata ex novo dalla L. Fall., art. 15, nel testo introdotto dalla riforma del 2006, come un procedimento speciale a cognizione piena".

In sostanza, secondo l’interpretazione della Suprema Corte anche quando il giudizio prefallimentare sia definito per desistenza dell’istante, il P.M ricevuta la segnalazione potrebbe, verificata l’insolvenza, aprire un autonomo procedimento per la dichiarazione di insolvenza (art. 7 co1 n. 2 e 6 L.F.).

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