La
mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c.,
di una delle domande proposte con l'atto di citazione comporta soltanto una
mera presunzione di abbandono della stessa.
E’ quanto stabilito dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza 05 novembre 2012, n. 18902.
Secondo
i Giudici spetta al giudice del merito interpretare la volontà della parte, ossia
se, nonostante la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti,
desumibili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione
della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, per ritenere
che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette
conclusioni o meno.
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