martedì 29 ottobre 2013

Mobbing sul luogo di lavoro – Prova – Condotte persecutorie – Definizione – Cass. 28 agosto 2013, n. 19814

La Corte di legittimità definisce chiaramente il mobbing.

Secondo i Supremi Giudici (sentenza 28 agosto 2013, n. 19814) costituisce mobbing la condotta della parte datoriale o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, posta in essere nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e la emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. 

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva, continua la Corte, rilevano elementi quali la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta della parte datoriale o del superiore gerarchico ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e l'elemento soggettivo, costituito dall'intento persecutorio.

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