lunedì 20 giugno 2011

Usufrutto – Morte usufruttuario – Locazione - Art. 999 c.c. - Prevalenza - Cass. 26 maggio 2011 n. 11602

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, continuano per la durata stabilita , ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. L'art. 999 c.c., comma 1, deroga, infatti, la disciplina dettata L. n. 392 del 1978, art. 27.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 2011 n. 11602.

E' principio consolidato quello secondo il quale il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario avente ad oggetto il bene concesso in usufrutto.

Se da un lato con la norma codicistica si privilegiano gli interessi del nudo proprietario al fine di fargli godere pienamente il bene, dall'altro si tengono presenti anche le ragioni del conduttore, che all'epoca della stipula, è a conoscenza che la locazione è stata stipulata non già con il proprietario, ma solamente con l'usufruttuario.


2 commenti:

  1. buonasera,
    io ho stipulato una contratto di locazione con l'usufruttuaria nel 2011. Nel 2012 l'usufruttuaria muore. il nudo proprietario da allora mi chiede il canone mensile ma lo fanno anche i figli dell'usufruttuaria. a chi devo dare il canone mensile?????

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  2. Salve certamente al nudo proprietario, l'usufrutto è cessato. Deve il canone alla persona che risulta intestataria dell'immobile. Faccia una visura catastale per sicurezza. Il pagamento a persona diversa non libera il debitore..."con la norma codicistica si privilegiano gli interessi del nudo proprietario al fine di fargli godere pienamente il bene. Comunque per evitare problemi se vuole rimanere all'interno dell'immobile faccia un contratto d'affitto con il nudo proprietario.
    Cordialità.

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