mercoledì 20 luglio 2011

Fatto illecito – Lesione al diritto alla salute – Soggetto diverso – Rapporti sessuali – Risarcimento – Ammissibilità - Cass. 16 giugno 2011 n. 14319


Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute della moglie, sì da impedirle normali rapporti sessuali è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. 

E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento.

La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere non patrimoniale. 

Superando la definizione di danno “riflesso”, infatti, ed alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), va affermata la risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della cd. regolarità causale (nel caso di specie a seguito dell’incidente, la maglie ha subito una grave deformazione dell’emibacino destro con impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale).

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