martedì 4 ottobre 2011

Possesso - Compossesso - Immobile di proprietà esclusiva - Situazione di compossesso pro indiviso tra proprietario ed un terzo – Tempo per l’usucapione – Idoneità - Cass. 2 agosto 2011 n. 16914


Con la sentenza 2 agosto 2011 n. 16914, i Giudici di legittimità chiariscono il quesito che consiste nell'acquisizione o meno da parte del terzo della comprorpietà pro indiviso del bene immobile  una volta trascorso il termine utile per l'usucapione.

I Giudici si sono espressi in senso positivo sul punto e accogliendo l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass.  n. 21425 del 2004 e 6818 del 1988) hanno statuito che su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. 
Tale situazione di compossesso continua la Corte, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, non esige, infatti la esclusione del possesso del proprietario e non richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus.

Sul punto vedi anche Cass. 21425 del 2004 e n. 13082 del 2002.

a cura di Elena Ioghà

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