La Suprema Corte torna ad occuparsi della questione avente ad oggetto l’assegnazione della casa familiare ed ha ribadito - con sentenza resa in data 4 luglio 2011 n. 14533 - il concetto che per casa familiare prevista dall’art. 155 c.c. debba intendersi il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare.
Invero, sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito e l'affidamento a questo di figli minorenni (o la convivenza con figli maggiorenni), incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento.
Sicché l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 c.c., comma 4 è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità. Come ad esempio la casa usata per trascorrere le vacanze.
Nello stesso senso v. Cass n. 4816 del 2009; Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; Cass. 9 settembre 2002 n. 13065; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1198
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