venerdì 2 dicembre 2022

Impugnazione del testamento – Incapacità del testatore – Onere della prova – Cass. 17 novembre 2022 n. 33914

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della capacità del testatore nel momento in cui viene redatto il testamento.


Secondo la pronuncia in commento l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla.


Nel caso trattato dalla Corte, i giudici di merito avevano ritenuto che – seppur la testatrice avesse “dei momenti in cui non era vigile” e tenesse dei “comportamenti abnormi e indicativi” di un’alterazione delle sua facoltà mentali” -, non era stata raggiunta la prova che al momento della formazione della scheda testamentaria la stessa testatrice era incapace di intendere e di volere ovvero avesse del tutto perso la capacità di autodeterminazione libera e cosciente della al tempo della redazione del testamento.


Il giudice di merito, dinanzi al quale è richiesto l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore ben può convincersi che gli elementi acquisiti alla causa diano ugualmente la prova della capacità del testatore nel momento in cui fece testamento, senza incorrere con ciò in alcuna contraddizione indipendentemente dal fatto che non sia stata data prova di una incapacità totale e permanente del testatore, tale da giustificare la presunzione di incapacità e la conseguente inversione dell’onere della prova.


I Giudici di legittimità confermavano, dunque, la sentenza di merito che non ha riconosciuto nel testatore l’esistenza di una patologia tale da compromette, in termini generali, in modo permanente la capacità della testatrice, essendoci comunque, nel caso di specie la prova che ella era capace quando fu ricevuto il testamento.

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