mercoledì 23 novembre 2022

Utilizzo di banconote false – Falso grossolano – Cass. 12 ottobre 2022 n. 42886

La Corte di legittimità si è pronunciata in materia di banconote false e in merito al concetto di reato impossibile per inidoneità della condotta.

Il caso trattato dalla Corte ha avuto ad oggetto la spendita di una banconota falsa di dieci euro.

La difesa dell’imputato è stata impostata sulla “grossolanità” del falso della moneta in quanto la stessa era priva di filigrana e, dunque, era facilmente riconoscibile da colui che è stata consegnata.

La Corte ha, invece, confermato la condanna all’imputata in quanto non era facilmente e immediatamente riconoscibile la falsità.

Secondo i Supremi Giudici, infatti, la “grossolanità” implica il riconoscimento immediato della falsità da parte di qualunque persona dotata di comune avvedutezza e l'assenza di filigrana non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad escludere la idoneità della banconota ad ingannare la fede pubblica nell'ambito della normalità degli scambi commerciali, dipendendo piuttosto la facile riconoscibilità della falsità anche dalle altre caratteristiche della banconota (quali ad esempio il tipo di carta, la presentazione in fotocopia, ecc.).

I Giudici di merito hanno, dunque, ben applicato i principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui hanno ritenuto che la banconota si presentava solo priva di filigrana ma nel resto era del tutto corrispondente alle caratteristiche grafiche di una banconota autentica.

La grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia íctu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173).

Sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.

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