La
cassazione in commento chiarisce che il giudice nell’azione diretta all’individuazione
del confine deve prima esaminare i titoli di provenienza e gli atti di
frazionamento e poi può ricorrere ad altri mezzi di prova in assenza o quando
questi ultimi sono insufficienti.
Secondo
la Suprema Corte nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due
fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai
singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il
giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le
indicazioni desumibili dai rispettivi atti di provenienza siano mancanti o
insufficienti.
Nel caso di specie i Supremi Giudici hanno cassato la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui sono stati valorizzati altri mezzi di prova (consulenza tecnica d’ufficio e le deposizioni di una serie di testi), senza che nella parte motiva vi sia traccia dell’esame dei rispettivi titoli di proprietà, il cui scrutinio il giudice di merito avrebbe dovuto comunque effettuare stante l’allegazione dei rispettivi atti a prescindere dalla decisione finale.
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