Chi è responsabile nel caso di morte di un lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice chiamata alla ristrutturazione del tetto di un’azienda? Il committente o l’appaltatore?
La
risposta viene fornita dalla pronuncia in commento.
Secondo
la Corte di legittimità nel caso di appalto di lavori all'interno di
un'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di
lavoro, è obbligato ex artt. 2087 c.c. e 7, d.lgs. n. 626/1994, ad adottare
tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori,
ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire
adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel
predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel
cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e
prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività
appaltata (così, tra le più recenti, Cass. nn. 798 del 2017 e 5419 del 2019).
Per
luogo di lavoro deve intendersi ogni area che risulta nella disponibilità
dell'impresa appaltante per la realizzazione dei suoi fini economici e che
viene ad essere interessata dall'esecuzione dei lavori appaltati, rilevando a
tal fine il rapporto di pertinenza tra siffatto ambiente lavorativo e la
disponibilità che ne abbia l'impresa committente (così Cass. n. 11362 del 2009).
Nel
caso di specie l'appalto concerneva i lavori da
eseguirsi sul tetto di un'azienda. Durante i lavori per il rifacimento del
tetto del capannone di proprietà della committente era deceduto un uomo.
Secondo
la pronuncia in esame anche il tetto costituisce una parte
necessaria dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa e la
cui conformazione di norma è concepita anche in relazione al tipo di attività
che si svolge all'interno del fabbricato.
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