sabato 15 ottobre 2022

Eccezione di illegittimo demansionamento – Cambio mansioni - Rifiuto del lavoratore di effettuare la visita medica e licenziamento - Cass. 06 settembre 2022, n. 26199

La Suprema Corte di legittimità torna a pronunciarsi in materia di rifiuto da parte del lavoratore alla sottoposizione alle visite mediche propedeutiche di idoneità alla mansione specifica

Secondo la Corte l'art. 41 co. 2 lett. d) D.lgs. n. 81/2008 testualmente prevede che “la sorveglianza sanitaria comprende visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica”. 

La visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è, dunque, prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto. 

Nel caso si specie la lavoratrice si era rifiutata due volte di sottoporsi alle due visite mediche propedeutiche di idoneità, del 12.9.2017 e del 19.9.2017, disposte per il cambio delle nuove mansioni assegnate (addetta alle pulizie), contestando un illegittimo demansionamento. 

Tale rifiuto della lavoratrice, era rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento, atteso che le nuove mansioni erano state ritenute non conformi alla qualifica rivestita, al proprio percorso professionale e non 

Secondo la Corte la reazione della lavoratrice non era assolutamente giustificabile perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro è, dunque, legittimo.

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