La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha chiarito una questione che è stata a lungo oggetto di contrasti interpretativi, anche nella giurisprudenza di legittimità.
L’argomento trattato dai giudici di legittimità aveva ad oggetto
la compatibilità tra l’istanza del difensore di distrazione delle spese con
l’ammissione della parte rappresentata al gratuito patrocinio.
La pronuncia in esame conferma l’orientamento espresso dalla
Sezioni Unite (Cass. 8561/2021).
Secondo la pronuncia da ultimo richiamata “il difensore,
privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare
al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo:
tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai
conseguenza della mera richiesta di distrazione”.
Il patrocinio a spese dello Stato è diretto ad assicurare
l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito alla parte
assistita che formula la richiesta di ammissione. Tale diritto è esercitato
nella sua esclusiva disponibilità e non è condizionato dalle scelte processuali
dell'avvocato. Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il
difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre
personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del
mandato.
In Giurisprudenza esistevano degli indirizzi contrari a tale
pronuncia.
In particolare i principi da cui deriva l’incompatibilità tra
istanza di distrazione e gratuito patrocinio sono state da ultimo spiegate da
Cass. 6 marzo 2018 n. 5232.
In tale pronuncia veniva enunciato che l'ammissione al gratuito
patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti in
favore del quale è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore
nominato dal giudice a norma dell'art. 13 delle legge n. 533 del 1973 sia in
caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si
costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la
conseguenza dell'incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato
professionale e, ove questo venga dedotto dal difensore, come nel caso di
richiesta di distrazione delle spese ed onorari, il venir meno del primo
(precedenti Cass. n. 1454 del 1980).
La pronuncia in esame conferma, dunque, che non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio.
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