Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato che la persona offesa dal reato non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione,
l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona,
disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa
da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole
dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero,
ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.
Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvono, dunque, il contrasto che si
era creato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.
Secondo
un primo indirizzo espresso anzitutto dalla Sez. 6 della Corte di Cassazione, n. 6717 del 05/02/2015, Rv.
262272 - la persona offesa che non abbia ricevuto notifica della richiesta, e
che quindi non sia stata messa nelle condizioni di rappresentare il contenuto
della richiesta, ha diritto di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza
che abbia deciso sulla richiesta invece che dichiararla, come imposto dalla
legge, inammissibile.
A
un anno circa di distanza, la Sez. 6, n. 6864 del 09/02/2016, Rv. 266542 ha
affrontato il tema con un maggiore sforzo argomentativo. Ha così affermato che,
siccome viene in rilievo un vulnus alle prerogative di legge della persona
offesa, deve ritenersi, nel quadro di diritti e facoltà riconosciuti alla
vittima di reato, che la stessa sia legittimata al ricorso per cassazione,
sulla falsariga delle norme che riconoscono il diritto al contraddittorio
cartolare e che ammettono la possibilità di dedurre il vizio derivante dal suo
mancato rispetto, secondo quanto previsto dall'art. 409, comma 6, cod. proc.
pen. in materia di procedimento di archiviazione - il quadro normativo di
riferimento al momento della citata decisione era, però, precedente alla legge
23 giugno 2017, n. 103.
Successivamente
è intervenuta in favore del diritto al ricorso per cassazione, sia pure senza
fornire sul punto motivazione, Sez. 1, n. 51402 del 20/06/2016, Un articolato
ragionamento è stato svolto qualche mese dopo da Sez. 5, n. 7404 del
20/09/2016, dep. 2017, D. P., Rv. 269445.
Questa
sentenza ha valorizzato il significato di garanzia della novella codicistica
del 2013, con la quale si è inteso assicurare alla vittima di reati commessi
con violenza alla persona l'opportunità di apprestare preventivamente le
proprie difese fornendo al giudice, in vista della decisione, elementi
significativi di situazioni che sconsiglino la revoca o la sostituzione della
misura cautelare in atto.
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