sabato 15 ottobre 2022

Ansia e depressione del lavoratore - Indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo e comunque riconducibile al rischio del lavoro – Cass. 11 ottobre 2022, n. 29611

L’assicurazione obbligatoria copre anche le patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte quella che rileva non è soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro.

Nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta, dunque, assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

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