L’assicurazione obbligatoria copre anche le patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.
E’ quanto stabilito dalla Corte
di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte quella
che rileva non è soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma
anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito
nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex
art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro.
Nell'ambito del sistema del TU,
sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui
origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la
lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della
sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal
senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni,
sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.
Ogni forma di tecnopatia che
possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta, dunque, assicurata
all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi
tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di
causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
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