venerdì 28 ottobre 2022

Violenze fisiche e verbali - Permanenze non continuative di un partner nell'abitazione – Reato di maltrattamenti in famiglia – Tassatività - Esclusione – Cass. 11 ottobre 2022, n. 38336

La Corte di legittimità torna a pronunciarsi sul significato di “convivenza” contenuto nell'art. 572 c.p. e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito nonché sulle differenze tra la norma incriminatrice citata e l'art. 612-bis, comma 2, c.p., che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona "legata da relazione affettiva".

In giurisprudenza sono presenti due indirizzi giurisprudenziali.

Per un primo indirizzo giurisprudenziale il reato di maltrattamenti può configurarsi in una situazione caratterizzata dalla accertata esistenza di relazione sentimentale nella quale si sia instaurato un vincolo di solidarietà personale tra i "partner" (tra le molte, Cass. 03/11/2020 n. 37077 e Cass. 12/06/2019 n. 43701).

Per un altro indirizzo giurisprudenziale si è affermato, invece, che occorre valorizzare l'espresso riferimento, contenuto nell'art. 572 c.p. (nella sua versione modificata dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n. 172), alla figura del convivente, parificata a quella del familiare, come persona offesa di tale delitto: prendendo atto come con la formula "maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente", il legislatore abbia inteso far riferimento a condotte che vedono come persona offesa il componente di una famiglia intesa come comunità qualificata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale; ovvero il soggetto che ad esso componente sia parificabile in ragione di una accertata relazione di "convivenza", che, lungi dall'essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell'abitazione di un'altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (da ultimo v. Cass. 23/01/2019  n. 10222 confermata più di recente da Cass. 01/12/2021 n. 46097)

Secondo la pronuncia in commento - che richiama il secondo indirizzo giurisprudenziale - per configurare il delitto di maltrattamenti è indispensabile rispettare la lettera della norma incriminatrice sostanziale senza modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale.

Sotto tale profilo secondo la Corte di legittimità è significativa la presa di posizione della Corte costituzionale che, nell'esaminare una specifica questione processuale, ha valutato una possibile violazione del principio di tassatività sancito dall'art. 25 Cost., con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis c.p.

Secondo la Corte Costituzionale "il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro possa già considerarsi, alla stregua dell'ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenzà...(e se)... davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest'ultima come persona appartenente alla medesima "famiglia" dell'imputato (...). In difetto di una tale dimostrazione, l'applicazione dell'art. 572 c.p. in casi siffatti - in luogo dell'art. 612-bis, comma 2, c.p., che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona "legata da relazione affettiva" all'agente - apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice" (Corte Cost., sent. n. 98 del 2021).

La sentenza in commento in buona sostanza, alla luce di una esegesi rispettosa del principio costituzionale di legalità, ha enunciato che ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 c.p., di "convivenza" si può parlare solamente laddove risulti acclarata l'esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità. Tale presupposto non può essere confuso con la mera coabitazione. Il concetto di convivenza deve essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.

Il caso di specie riguardava la condanna di un uomo in relazione ai reati di cui agli artt. 572 c.p. e 624-bis c.p. per aver maltrattato la compagna convivente con continue violenze fisiche e verbali nonché per essersi, lo stesso impossessato a fine di profitto di alcuni gioielli di proprietà della donna.

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