venerdì 21 ottobre 2022

Ragazza ventiseienne violentata – Rapporto tra giudizio civile e giudizio penale - Il giudice civile ha il potere di accertare autonomamente i fatti dell’illecito indipendentemente dall'esito del processo penale. Cass. 14 settembre 2022, n. 27016

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del problema relativo al rapporto tra il giudizio civile e giudizio penale e sull'autonomia per l’accertamento e liquidazione dei danni.

Gli ermellini, hanno ribadito il principio secondo cui l’assoluzione dell’imputato non influisce sull'interesse della parte civile al risarcimento del danno.

Il giudizio civile e quello penale sono autonomi e indipendenti. Il Giudice civile dovrà, dunque, applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, in tema di onere della prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.

Il giudice civile una volta accertato l’evento dannoso, il nesso di causa tra questo e la condotta dei responsabili, può condannare gli autori dell’illecito al risarcimento del danno indipendentemente dall'assoluzione con la formula piena, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p. “perché il fatto non sussiste” o con qualsiasi altra formula.

La Corte nella pronuncia in esame ha, altresì, confermato che il consenso iniziale della vittima al rapporto sessuale poi succeduto da un dissenso è irrilevante rispetto alla successiva condotta violenta e, dunque, contraria alla successiva volontà contraria espressa dalla vittima.

Il caso di specie aveva ad oggetto l’assoluzione di due giovani (rispettivamente di ventotto e ventuno anni), condannati in primo grado per i reati di violenza sessuale di gruppo e di lesioni personali ai danni di una conoscente e poi successivamente assolti in secondo grado con formula piena per insussistenza del fatto, con giudicato penale formatosi sul fatto reato in virtù della mancata impugnazione da parte della pubblica accusa.  La ventiseienne, conclusi i procedimenti penali, riassumeva, dunque,  il giudizio civile precedentemente instaurato. Il Giudice civile condannava, dunque, al risarcimento dei danni i responsabili dell'illecito civile. 

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