La Corte di Legittimità torna a pronunciarsi sul tema relativo alla nullità virtuale del contratto.
Secondo gli ermellini in tema di c.d. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge.
Questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l’annullabilità) sia ove la legge assicuri l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.
Nel caso trattato dalla Corte di legittimità, era stata chiesta la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione del d.lgs. n. 231/2007 sull’antiriciclaggio, stante il pattuito pagamento del prezzo in contanti.
Nessun commento:
Posta un commento