Secondo la Corte di Cassazione se l'introduzione del processo avviene in modalità telematiche, il cancelliere non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo degli atti non in regola con il regime del contributo unificato.
Secondo la Corte di Cassazione se l'introduzione del processo avviene in modalità telematiche, il cancelliere non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo degli atti non in regola con il regime del contributo unificato.
Il cancelliere, infatti, “non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 285, quarto comma, del d.P.R. n. 115/2002, degli atti non in regola con il regime fiscale previsto in materia di anticipazioni forfettarie (e contributo unificato) laddove l'introduzione del processo avvenga in modalità telematiche, mentre tale possibilità dovrebbe permanere nelle sole ipotesi di iscrizione a ruolo secondo modalità analogica”.
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