Le
spese condominiali devono essere pagati proporzionalmente dai condomini. E’
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in data 04 dicembre 2013, n. 27233.
Secondo
la Suprema Corte in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità,
espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese
condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di
proporzionalità, fissati nell'art. 1123, comma primo, c.c., e, pertanto, non è
consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con
criterio "capitario" le spese necessarie per la prestazione di
servizi nell'interesse comune.
Nessun commento:
Posta un commento