Nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, affinché possa essere esclusa la vessatorietà della clausola che deroga al c.d. foro del consumatore, di cui all’art. 33, lett. u), cod. cons., è necessario che la singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ai sensi dell’art. 34 cod. cons..
Il principio è stato egregiamente da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20 agosto 2010, n. 18785 con la quale si evidenzia come la trattativa deve avere i requisiti della individualità, serietà ed effettività.
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