mercoledì 8 dicembre 2010

Opposizione a decreto ingiuntivo e termini ridotti della metà

I Giudici di Piazza Cavour, con la recente sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 hanno ribadito che “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Dal momento della pronuncia non rivelerà più la scelta, consapevole o meno, dell'opponente di citare il creditore in termini ridotti ai fini della riduzione a 5 giorni dei termini di iscrizione a ruolo in quanto tale riduzione opererà automaticamente con la sola proposizione dell'opposizione. Qualora tale termine non venga rispettato, la sanzione è quella più grave dell'improcedibilità.

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