giovedì 9 dicembre 2010

Interessi anatocistici, termine di prescrizione

La Suprema Corte a Sezioni Unite, si è recentemente pronunciata in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca il quale, in ordine al contratto di apertura bancario regolato in conto corrente da lui stipulato, lamenti la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici.
I Giudici di piazza Cavour con la sentenza 02 dicembre 2010, n. 24418  hanno enunciato, chiaramente, che l'azione de quo è soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, purché i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo una funzione ripristinatoria della provvista.

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