martedì 10 dicembre 2013

Assegno divorzile – Valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge – Cass. 27 novembre 2013, n. 26491

L’assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, modificativo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, ha carattere esclusivamente assistenziale. La sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge.

In ordine all'attribuzione dell'assegno di divorzio, il giudice del merito, purché ne dia adeguata motivazione e giustificazione, non deve tenere conto di tutti i criteri previsti normativamente, anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno de quo.

E’ quanto stabilito dalla Corte di legittimità con la sentenza 27 novembre 2013, n. 26491.

Nel caso di specie la suprema Corte ha “cassato” la sentenza della Corte territoriale in quanto incorsa nella violazione del principio sopra indicato.

Secondo la Corte di legittimità la Corte territoriale ha applicato in maniera indistinta, confondendoli fra loro, i criteri di attribuzione e quelli di quantificazione, nella parte in cui ha giustificato l'attribuzione dell'assegno, sia pure in misura ridotta rispetto a quella determinata nella decisione di primo grado, "tenendo conto .. delle ulteriori, e pur complementari ed accessorie, funzioni dell'assegno divorzile”.

Nessun commento:

Posta un commento