La
Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla decorrenza della prescrizione in
materia di risarcimento del danno (Cass. 28-11-2013, n. 26685).
Secondo la Corte il testo degli artt. 2947 e 2935 c.c. deve essere letto ed interpretato nel senso che, al fine di
esercitare il diritto al risarcimento del danno, occorre che il danneggiato sia
adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno stesso, ma anche dei
fatti che ne determinino l'ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi
nella sua condotta l'atteggiamento di inerzia che giustifica il decorrere della
prescrizione.
In
sostanza, per la Suprema Corte, la prescrizione
nelle cause di risarcimento del danno inizia a decorrere quando la parte viene
effettivamente a conoscenza del fatto che determina l’ingiustizia.
Nel
caso affrontato dalla Suprema Corte una
tale conoscenza non può ritenersi acquisita in data anteriore a quella in cui è
stato depositato un provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie
assicuratrici, poiché solo tale provvedimento ha reso pubblicamente noti gli
estremi di un'intesa illecita, idonea a determinare i negativi effetti insiti
nella violazione delle regole della concorrenza.
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