giovedì 12 dicembre 2013

Licenziamento a causa del matrimonio – Nullità – Cass. 3 dicembre 2013, n. 27055

Il licenziamento intimato a causa del matrimonio è nullo. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 27055.

L'art. 1 legge n. 7 del 1963 dispone, infatti, la nullità dei licenziamenti attuati a causa del matrimonio, specificando al comma 3 che si presuma a causa di matrimonio il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione; la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato 'deciso' nell'arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la 'decisione' di recesso sia stata attuata.

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