Il
licenziamento intimato a causa del matrimonio è nullo. E’ quanto stabilito
dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 27055.
L'art.
1 legge n. 7 del 1963 dispone, infatti, la nullità
dei licenziamenti attuati a causa del matrimonio,
specificando al comma 3 che si presuma a causa di matrimonio il licenziamento della
dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione; la presunzione di
nullità riguarda ogni recesso che sia stato 'deciso' nell'arco temporale
indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la 'decisione' di
recesso sia stata attuata.
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