La
Corte di Cassazione (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24424) ha chiarito che l'obbligo
dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli
artt. 147 e 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento
della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non
dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il
mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di
inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel
caso di specie nei giudizi di merito era stata rigettata la richiesta da parte
del coniuge che deduceva che lo stato di
disoccupazione era tale da non consentirgli il versamento del predetto assegno
in favore dei figli che ormai svolgevano entrambi attività lavorativa e
potevano considerarsi indipendenti.
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