venerdì 6 dicembre 2013

Mantenimento dei figli – Maggiore età – Indipendenza economica – Rifiuto ingiustificato svolgimento attività economica - Prova – Necessità - Cass. 29 ottobre 2013, n. 24424

La Corte di Cassazione (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24424) ha chiarito che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

Nel caso di specie nei giudizi di merito era stata rigettata la richiesta da parte del coniuge che deduceva che lo stato di disoccupazione era tale da non consentirgli il versamento del predetto assegno in favore dei figli che ormai svolgevano entrambi attività lavorativa e potevano considerarsi indipendenti.

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