venerdì 6 dicembre 2013

Azioni a tutela della proprietà e del godimento – Singolo condomino – Integrazione del contraddittorio – Esclusione - Cass. 13 novembre 2013 n. 25454

Un singolo comproprietario può agire singolarmente per la tutela del proprio interesse? E’ necessaria la partecipazione in giudizio di tutti gli altri condomini?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25454) risolve definitivamente il contrasto sorto in passato tra le sezioni semplici della stessa Corte.

La Corte ha ritenuto chiaro e condivisibile l'orientamento, risalente agli anni '50, secondo cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune e in particolare l'azione di rivendica possano essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 2106/00; 11199/00; 4354/99).

Aderendo a tale interpretazione contrapposta a quelle enunciata da (Cass. 8666/01; 2925/01; 8468/00; 8119/99; 4520/98; 12255/97; 10609/96) la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto “le azioni a tutela della proprietà e del godimento della res comune ed, in particolare, l’azione di rivendica possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che sia necessario l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Ciò sia perché il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la res comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, sia perché spetta ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni.

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