Un
singolo comproprietario può agire singolarmente per la tutela del proprio
interesse? E’ necessaria la partecipazione in giudizio di tutti gli altri
condomini?
La
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25454) risolve
definitivamente il contrasto sorto in passato tra le sezioni semplici della
stessa Corte.
La
Corte ha ritenuto chiaro e condivisibile l'orientamento, risalente agli
anni '50, secondo cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della
cosa comune e in particolare l'azione di rivendica possano essere promosse
anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass.
2106/00; 11199/00; 4354/99).
Aderendo
a tale interpretazione contrapposta a quelle enunciata da (Cass. 8666/01;
2925/01; 8468/00; 8119/99; 4520/98; 12255/97; 10609/96) la Suprema Corte ha enunciato il seguente
principio di diritto “le azioni a tutela della
proprietà e del godimento della res comune ed, in particolare, l’azione di
rivendica possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari,
senza che sia necessario l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri condomini. Ciò sia perché il diritto di ogni partecipante al condominio
ha per oggetto la res comune intesa
nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, sia
perché spetta ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni.
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